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Contrasto al lavoro irregolare L.R. 6/2016 art.21

2016-04-05 12:00

Cassa Edile Avellino

Normativa,

Contrasto al lavoro irregolare L.R. 6/2016 art.21

azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere la sicurezza nei cantieri per i lavori edili privati

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Per attivare azioni di contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni e al fine di promuovere lasicurezza nei cantieri, per i lavori edili privati oggetto di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA), comunicazione inizio lavori (CIL) o comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), il direttore dei lavori, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) provvede: a) ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli entiprevidenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la denuncia effettuata alla Cassa edile; b) a trasmettere per via telematica, prima dell’inizio dei lavori, all’Ente bilaterale che si occupa dellapromozione della sicurezza sul lavoro, all’Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Direzione del lavorocompetenti per territorio, la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, afferenti il cantiere, le opere da eseguire e i dati identificativi del committente; c) a controllare, durante la esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere delle imprese e del personaleautorizzato. Le attività di controllo consistono nella annotazione, sul giornale dei lavori, delle visite che effettua in cantiere, con autonomia decisionale e secondo i criteri cheritiene più adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere, e altresì nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al Coordinatore per la sicurezza; d) a trasmettere allo Sportello unico dell’edilizia (SUE), all’inizio e alla fine dei lavori, il DURCdell’azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva e le avvenute comunicazioni di inizio e di fine lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile competenti per territorio.