La Corte di Cassazione, confermando l'orientamento dei giudici di merito, si è espressa in tema di obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Edile di un'impresa che, pur essendo classificata ai fini ISTAT come non edile, svolge di fatto attività di natura edile o, comunque ad essa ausiliaria, nell'ambito di un contratto di appalto pubblico.
La sentenza in commento risulta particolarmente interessante laddove la Consulta ha accolto pienamente le motivazioni dei giudici territoriali aditi.
Questi ultimi, infatti, hanno negato che il rapporto tra la classificazione amministrativa ISTAT e l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sia retto da presunzione assoluta e, ritenendo non corretto l'inquadramento operato dagli istituti previdenziali, hanno esaminato l'attività effettivamente svolta dall'impresa.
Sulla base, quindi, di elementi documentali inconfutabili è stato accertato che l'impresa ricorrente svolgesse attività edile, pur se a carattere ausiliario, con tutte le conseguenze del caso in ordine all'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente.